Ogni modifica nella stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato.
Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso il Comune prima della presentazione all'Agenzia delle Entrate (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, art. 30, com. 5).
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia delle Entrate se non è allegata copia dell'atto di aggiornamento catastale dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che quest'ultimo è stato depositato presso il Comune.