Il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 14 prevede che questi soggetti documentino la loro situazione patrimoniale e dichiarino l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico che è stato loro conferito.
Nei Comuni l'obbligo coinvolge le seguenti figure (Determinazione ANAC 08/03/2017, n. 241, all. 1):
Titolari di incarichi politici
- sindaco
- assessori
- consiglieri comunali.
Titolari di incarico dirigenziale a qualsiasi titolo conferito
- segretario comunale
- dirigenti apicali
- dirigenti
- posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali.
La Deliberazione ANAC 12/04/2017, n. 382 ha sospeso l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell’art. 14 com. 1 let. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.
Approfondimenti
La dichiarazione di non inconferibilità e non incompatibilità è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta:
- che non sussistono motivi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 60 e seguenti.
- che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla Legge 20/07/2004, n. 215, art. 2, com. 1, let. a
- che non sussistono motivi di inconferibilità previsti dal Decreto legislativo 08/04/2013, n. 39, art. 3
- che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dal Decreto legislativo 08/04/2013, n. 39, art. 9 e seguenti
Immediatamente all'atto dell’assunzione della carica o al conferimento dell'incarico si deve presentare:
- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o non conferibilità.
Entro tre mesi dalla data di assunzione della carica o di conferimento dell'incarico si deve presentare:
- curriculum vitae secondo il modello europeo
- dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale con allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata
- dichiarazione sulle spese sostenute e i contributi ricevuti per la propaganda elettorale.
Tempestivamente al momento in ci si verifica un cambiamento di cariche o incarichi si deve presentare:
- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o non conferibilità.
Con cadenza annuale si deve presentare:
- curriculum vitae secondo il modello europeo
- dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale con allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi/certificazione del sostituto di imposta)
- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o non conferibilità.
Entro tre mesi dalla data di cessazione dalla carica o dall'incarico si deve presentare, per l'ultima volta:
- dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale con allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi/certificazione del sostituto di imposta).
Anche il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, se acconsentono alla pubblicazione, dovranno presentare la documentazione relativa alla propria situazione reddituale e patrimoniale. Nel caso non acconsentano alla pubblicazione, il mancato consenso dovrà essere evidenziato nelle dichiarazioni di chi assume la carica o l'incarico.
All'assunzione della carica o al conferimento dell'incarico del proprio familiare devono presentare:
- dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale con allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi/certificazione del sostituto di imposta).
Durante lo svolgimento della carica o dell'incarico del proprio familiare, con cadenza annuale, devono presentare:
- dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale con allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi/certificazione del sostituto di imposta).
Alla cessazione dalla carica o dall'incarico del proprio familiare non è previsto alcun adempimento.
Come previsto dal al Capitolo 9 della Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15/05/2014, n. 243, nei documenti oggetto di pubblicazione non devono essere presenti (e devono quindi essere omessi o cancellati) i dati eccedenti o non pertinenti rispetto agli scopi della pubblicazione.
Nel curriculum vitae:
- i recapiti personali
- i codici fiscali
- lo stato civile
- la firma autografa.
Nella dichiarazione dei redditi:
- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all’OCSE
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui alla Legge 15 /04/1886, n. 3818, art. 1, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della Legge 26/05/1970, n. 381
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose
- scelta per la destinazione dell’otto per mille
- scelta per la destinazione del cinque per mille.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado, non sono tenuti alla pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.